Chi controlla il green pass e i documenti? Il Green Pass è obbligatorio per molte attività e saranno ancora di più a partire da settembre, ma come funzionano i controlli dei Green pass e dei documenti? Dopo la confusione generata dai diversi pronunciamenti vediamo le regole.
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Il Green Pass alla fine è un QR Code (Quick Response Code) che indica le generalità della persona e se ha fatto il vaccino negli ultimi 9 mesi oppure se è guarito da Covid19 negli ultimi sei mesi o se ha fatto il tampone nelle ultime 48 ore.
Ci è voluta una apposita circolare del Ministero dell’interno per chiarire come funzionano i Controlli dei Green Pass.
La certificazione verde Covid19 viene controllata dai gestori delle attività per le quali il green pass è obbligatorio (bar, ristoranti, fiere, musei, musei ecc.) attraverso la App ufficiale VerificaC19.
L’App dice se la certificazione è valida e riporta il nome e la data di nascita della persona.
I gestori di ristoranti, bar, musei, fiere ecc. possono poi controllare i documenti se hanno qualche dubbio sulla veridicità del certificato, ovvero se a loro parere l’età non corrisponde ad esempio.
Quindi i gestori possono ma non devono necessariamente controllare i documenti.
“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale – afferma la circolare del ministero dell’Interno – ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Questa verifica è comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme., ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”
I controlli della certificazione verde covid19 funzionano in due fasi, spiega il Ministero.
La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta ed è un un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti indicati (gestori di attività, eventi ecc.).
La seconda fase consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni in materia anticovid.
La seconda fase della verifica non è obbligatoria per i gestori, così viene chiarito.
Il soggetto principale che deve controllare i documenti sono i pubblici ufficiali, nei controlli a campione. Nel Dpcm del 13 giugno, sembrava chiaro che anche i gestori delle attività per le quali il Green pass è obbligatorio, avessero il dovere di controllare i documenti, non è così… la differenza è sottile, i gestori e gli esercenti possono, non devono controllare i documenti relativi alla certificazione verde covid19.
Tutto questo crea molte incertezze dato che i documenti possono essere richiesti in caso di dubbio e chi certifica il dubbio? Significa che gestori in pratica possono sempre richiedere i documenti.
Il ministero afferma “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
Il problema è che il DPCM del 17 giugno affermava il dovere del controllo dei documenti, poi il ministro dell’interno ha detto che i gestori non dovevano controllarli e ora si è trovata una via di mezzo confusa.
Nel caso in cui la certificazione non corrisponda al soggetto che la esibisce verrà multata solo la persona e non il gestore, questo in teoria, perché la circolare afferma “laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente” e quali sarebbero queste responsabilità?
Per esempio non aver rilevato da differenza di età nel green pass rispetto come appare la persona. Ma si tratta di una valutazione totalmente personale e opinabile, quindi i gestori potrebbero esser multati se non sono in grado di indovinare l’età del soggetto che esibisse il green pass…
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