Perché il Garante ha bloccato ChatGPT: ecco i motivi

Ecco Perché il Garante ha bloccato ChatGPT: raccolta illecita di dati personali, assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori. Ma forse ci sono anche altri motivi.


Perché il Garante ha bloccato ChatGPT con effetto immediato? Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma Chat GPT. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria.

Ecco Perché il Garante ha bloccato ChatGPT

Perché il Garante ha bloccato ChatGPT?

Perché il Garante ha bloccato ChatGPT:

Ecco Perché il Garante ha bloccato ChatGPT: ChatGPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati (data breach) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento.
Nel provvedimento, il Garante privacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma.
Come peraltro testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto.
Da ultimo, nonostante – secondo i termini pubblicati da OpenAI – il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni, l’Autorità evidenzia come l’assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell’età degli utenti esponga i minori a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. Da qui la decisione e il Garante blocca ChatGPT.
OpenAI, che non ha una sede nell’Unione ma ha designato un rappresentante nello Spazio economico europeo, deve comunicare entro 20 giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.

Perché il Garante ha bloccato chat GPT

La decisione del Garante ha suscitato molte polemiche e diversi commenti, tra i più interessanti quello di Gianluca Dettori Chairman e Partner Primo Ventures, con una lunga esperienza alle spalle in fatto di tecnologia (è stato tra l’altro il fondatore di Vitamic, prima piattaforma online per la vendita di musica un MP3) che ha cercato di spiegare perché il Garante ha bloccato ChatGPT, al di là delle motivazioni addotte.
“L’Italia è la prima nazione al mondo a bannare ChatGPT AI. La decisione è stata del Garante della Privacy, il  Prof. Pasquale Stanzione, che ci ha fatto vincere questo primato. E così da oggi siamo la prima nazione al mondo i cui cittadini non potranno utilizzare la più rivoluzionaria tecnologia informatica dopo il TCP/IP. Il Prof. Stanzione poi ha voluto precisare in TV, di aver firmato l’appello di Elon Musk sui rischi dell’AI. Rivelando così la verità: qui la privacy non c’entra nulla, il tema vero è la paura. La privacy qui è una foglia di fico per nascondere il terrore di essere qualcosa di irrilevante e superato. Si certo esistono le VPN e se volessi usare ChatGPT adesso non avrei problema, questo bando oltre ad essere controproducente è un pò ridicolo. Ma qui forse c’è un tema di diritti fondamentali. Il diritto alla privacy supera il mio diritto di essere umano di avere accesso all’informazione? Anzi in questo caso avere accesso al più rivoluzionario e potente strumento di informazione oggi esistente? L’autorità del Garante supera quella del nostro diritto di essere informati? A me non pare. Ma non sono un esperto di cavilli giuridici. Conta la sostanza. Da ascoltare questa interessante intervista con Bruno Vespa che dice tutto, dove emerge lo stesso tipo di problema in pieno COVID sui dati sanitari. Introduce una sorta di interessante concetto della sovranità del dato sopra le persone”.

Perché il Garante ha bloccato ChatGPT: gli aspetti legali

Il Garante ha bloccato ChatGPT con grande stupore dell’opinione pubblica. “L’intervento del Garante anzitutto sembra contestare a ChatGPT la mancanza di trasparenza, intesa come mancanza di informativa agli utenti rispetto alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali eventualmente comunicati – afferma Massimiliano Masnada, Partner di Hogan Lovells –  Il provvedimento, inoltre, richiama la necessità che sia individuata una base giuridica rispetto alla legittimità del trattamento da parte di OpenAI dei dati personali eventualmente raccolti dagli utenti. Infine, il Garante lamenta una mancanza di trasparenza sui filtri e altri meccanismi adottati da ChatGPT per impedire ai minori di 13 anni di utilizzare il servizio. Quest’ultimo punto, peraltro, accomuna l’intervento del Garante nei confronti di ChatGPT a quello che, a suo tempo, fece nei confronti di TikTok.

Il Garante ha bloccato ChatGPT ma si tratta di un provvedimento temporaneo: “Il provvedimento odierno che,  va ricordato, ha natura temporanea di blocco del trattamento  – continua Massimiliano Masnada, Partner di Hogan Lovells – ma non implica necessariamente un divieto definitivo all’uso del servizio, pone numerose riflessioni, al di là delle misure specifiche che saranno intraprese da OpenAI per superare il blocco del Garante, sul futuro dei meccanismi di AI e su quanto è necessario fare per creare una cultura di legalità rispetto al loro utilizzo. Non bastano, ad opinione di chi scrive, i pur necessari meccanismi di privacy by design e privacy by default ovvero i controlli e i rimedi per tutelare la privacy degli interessati, specie se minori. Occorre creare una nuova cultura tecnologica che si fondi sull’etica e sul rispetto dei diritti fondamentali. Non è questo il luogo, né sarei in grado di dare indicazioni e, tanto meno, soluzioni, certo che un certo tipo di “pessimismo di maniera” connesso all’evoluzione degli strumenti tecnologici alimenta solo la paura e la preoccupazione senza essere utile in alcun modo a sviluppare una cultura della legalità. Occorre, a mio parere, abbracciare il progresso pur mantenendo lo spirito critico necessario per evitare usi distorti e dannosi. In tal senso, credo sia importante diffondere informazioni in modo quanto più neutro possibile, raccogliere preoccupazioni e opinioni, porre i problemi per cercare le soluzioni. Tutto ciò non può prescindere da un dati incontrovertibile. I dati, a prescindere che siano personali o meno, sono il carburante necessario per lo sviluppo di meccanismi di AI come ChatGPZ. L’accesso ai dati consente di avere algoritmi più precisi ed idonei all’utilizzo per migliorare la vita delle persone. Il loro deve avvenire in modo sicuro ed etico. Per fare ciò non bastano i divieti. Un primo passo, in tale senso, sarà la corretta implementazione delle regole sul riuso dei dati che sono alla base del Data Governace Act, di prossima entrata in vigore, e del successivo Data Act. La giostra è appena partita”.

Il provvedimento del Garante contro ChatGPT: le motivazioni

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
PRESO ATTO dei numerosi interventi dei media relativamente al funzionamento del servizio di ChatGPT;
RILEVATO, da una verifica effettuata in merito, che non viene fornita alcuna informativa agli utenti, né agli interessati i cui dati sono stati raccolti da OpenAI, L.L.C. e trattati tramite il servizio di ChatGPT;
RILEVATA l’assenza di idonea base giuridica in relazione alla raccolta dei dati personali e al loro trattamento per scopo di addestramento degli algoritmi sottesi al funzionamento di ChatGPT;
RILEVATO che il trattamento di dati personali degli interessati risulta inesatto in quanto le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale;
RILEVATO, inoltre, l’assenza di qualsivoglia verifica dell’età degli utenti in relazione al servizio ChatGPT che, secondo i termini pubblicati da OpenAI L.L.C., è riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni;
CONSIDERATO che l’assenza di filtri per i minori di età di 13 anni espone gli stessi a risposte assolutamente inidonee rispetto al grado di sviluppo e autoconsapevolezza degli stessi;
RITENUTO pertanto che nella situazione sopra delineata, il trattamento dei dati personali degli utenti, compresi i minori, e degli interessati i cui dati sono utilizzati dal servizio si ponga in violazione degli artt. 5, 6, 8, 13 e 25 del Regolamento;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento – in via d’urgenza e nelle more del completamento della necessaria istruttoria rispetto a quanto sin qui emerso nei confronti di OpenAI L.L.C., società statunitense sviluppatrice e gestrice di ChatGPT, la misura della limitazione provvisoria del trattamento;
RITENUTO che, in assenza di qualsivoglia meccanismo di verifica dell’età degli utenti, nonché, comunque, del complesso delle violazioni rilevate, detta limitazione provvisoria debba estendersi a tutti i dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano;
RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;
RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
RITENUTO, in base a quanto sopra descritto, che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;
VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento dispone, in via d’urgenza, nei confronti di OpenAI L.L.C., società statunitense sviluppatrice e gestrice di ChatGPT, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato attraverso tale applicazione, la misura della limitazione provvisoria, del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano;
b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita il titolare del trattamento destinatario del provvedimento, altresì, entro 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto e di fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni sopra evidenziate. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.


Perché il Garante ha bloccato ChatGPT: ecco i motivi - Ultima modifica: 2023-04-03T11:40:52+00:00 da Francesco Marino

Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic

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