Autocertificazione Fase 2: il modulo nuovo da stampare e le direttive

Dal 4 maggio si potrà utilizzare il vecchio modulo di autocertificazione ma ci sono dei cambiamenti importanti con il nuovo DPCM

Autocertificazione Fase 2. Eravamo tutti preparati ad un nuovo modulo da compilare per gli spostamenti e alla fine, nelle serata del 3 maggio, è in effetti arrivato il nuovo modello di autocertificazione pubblicato dal ministero dell’Interno. Cambia poco rispetto alla versione precedente e il Viminale fa sapere che si può usare anche il vecchio modulo dato che le modifiche non sono essenziali. In ogni caso dal 4 maggio, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni della Fase 2, il modulo di autocertificazione cambia e trovate l’ultima versione aggiornata qui. E dal 4 maggio, e per almeno altre due settimane, l’autocertificazione servirà ancora e si utilizzerà quella nuova appena pubblicata, se avete necessità potete stampare da qui oppure cliccare sulla foto qui sotto e compilarla direttamente on-line.

Qui la nuova autocertificazione per il Dpcm di novembre 2020

nuovo_modello_autodichiarazione_fase-2-maggio_2020

 

 

Autodichiarazione Fase 2, quindi cosa cambia?

Alle tre motivazioni che consentono oggi gli spostamenti tra comuni, quindi, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, se ne aggiunger una quarta. L’incontro con i congiunti.

Ma non c’è una vera e propria dicitura. Bensì seguendo la “vecchia”  struttura del modulo che si deve consegnare al momento del controllo, si utilizzeranno tra i motivi che giustificano l’uscita da casa le già presenti diciture. Ovvero “situazione di necessità” e “assoluta urgenza”;  la visita ai congiunti rientra nella definizione di “necessità”, che va poi dettagliata nella sezione “A questo riguardo, dichiara che”.

Il governo avrebbe deciso di non far prevedere un nuova sezione nel modulo di autocertificazione dedicata alla vista ai congiunti, in quanto, chi va a visitare i congiunti non dovrà indicare le loro generalità. 

Qui le indicazioni specifiche della Fase 2 dove si può andare

È una circolare del Ministero dell’Interno a chiarire i dubbi legati agli spostamenti consentiti e alle modalità di compilazione dell’autocertificazione. La direttiva è arrivata il 2 maggio e la potete trovare qui. Una sezione Faq (risposta a domande frequenti) è stata invece pubblicata sul sito del Governo per ribadire che rimane vietato trasferirsi nelle seconde case, anche se si trovano nella regione di residenza, su questo ci sono poi delle ordinanza regionali contrastanti, come quella della Lombardia che consente il trasferimento alle seconde case per opere di manutenzione.

Importante, l’autocertificazione Fase 2 consentirà spostamenti da comune a comune all’interno della regione di appartenenza. Sempre per comprovati motivi come da nuovo decreto legge con inizio 4 maggio.

Le regole per compilare l’autocertificazione

1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento.
2. Compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione
3. riempire tutti gli spazi barrando la casella “situazione di necessità”
4. nello spazio “a questo riguardo dichiara che…” specificare che si tratta di una visita a un “congiunto” inserendo soltanto il grado di parentela ma non l’identità.

Se non hai una stampante e non puoi stampare il modulo?

Se siete in possesso di un pc, basta trasformare il documento in formato pdf qui allegato, e poi compilarlo, per poi inviartelo sul tuo smartphone, per poi mostrare l’autocertificazione tramite schermo smartphone in caso di controllo. Se invece non avete un pc si può scaricare sul proprio smartphone un’app in grado di trasformare i documenti pdf in documenti word, così da poter essere compilati.

Se si viene fermati si può anche fare una dichiarazione che le forze dell’ordine trascriveranno e su cui potranno fare verifiche anche successive. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità. In caso di riscontri negativi scatta la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità che è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Fase 2: dove si può andare, le nuove regole e i trasporti


Autocertificazione Fase 2: il modulo nuovo da stampare e le direttive - Ultima modifica: 2020-05-04T06:25:54+00:00 da Francesco Marino

Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic

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